Art. 1.

      1. È istituita la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», per tributare un particolare riconoscimento ai soci della Croce Rossa italiana, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate.
      2. Condizione per l'attribuzione della decorazione è l'appartenenza del socio ad una Forza armata, ad un Corpo armato dello Stato o ad un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
      3. L'appartenenza di cui al comma 2 può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.
      4. Sono equipollenti agli organismi di cui al comma 2 per l'attribuzione della decorazione, anche per l'eventuale personale in quiescenza: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali ed in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.